Info per gli azionisti

STRUMENTI FINANZIARI


Dati di borsa


Capitale sociale aggiornato all’assemblea del 29/04/24

Il capitale sociale di Società Editoriale Il Fatto S.p.A. sottoscritto e versato è pari a Euro 2.501.000 ed è suddiviso in n. 25.010.000 Azioni Ordinarie prive dell’indicazione del valore nominale.

Nella tabella che segue è illustrata la compagine azionaria con riferimento ai titolari di Azioni in misura superiore al 5% del capitale sociale dell’Emittente.

AZIONISTA NUMERO AZIONI QUOTA%
Flottante 9.714.987 38.85%
Antonio Padellaro 4.065.041 16.25%
Cinzia Monteverdi 4.065.040 16.25%
Società Editoriale Il Fatto S.p.A. (a) 2.442.885 9.77%
Francesco Aliberti 1.496.182 5.98%
Altri azionisti (b) 3.225.865 12.90%

Legenda:
(a) azioni proprie
(b) Azionisti che, individualmente, detengono meno del 5% del capitale sociale tra cui Marco Travaglio, Peter Homen Gomez e Marco Lillo


OBBLIGHI INFORMATIVI DEGLI AZIONISTI SIGNIFICATIVI

Ai sensi del Regolamento Emittenti EGM, Società Editoriale il Fatto S.p.A: deve comunicare senza indugio e mettere a disposizione del pubblico qualunque Cambiamento Sostanziale comunicato dagli Azionisti Significativi in materia di assetti proprietari:
Ai sensi del Regolamento EGM chiunque detenga almeno il 5% di una categoria di strumenti finanziari di Società Editoriale il Fatto S.p.A. è un “Azionista Significativo”.
Il superamento della soglia del 5% e il raggiungimento o il superamento delle soglie del 5%, 10%, 15%, 17%, 20%, 25%, 30%, 50%, 66,6% 82.9% e 90%, nonché la riduzione al di sotto delle soglie anzidette costituiscono un “Cambiamento Sostanziale” che deve essere comunicato dagli Azionisti Significativi a Società Editoriale il Fatto S.p.A..
A tal Fine, entro 4 giorni di negoziazione, decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l’operazione che ha
comportato il Cambiamento Sostanziale, l’Azionista Significativo deve comunicare a Società Editoriale il Fatto
S.p.A.:

a. l’identità degli azionisti significativi coinvolti;
b. data in cui l’emittente EGM è stato informato;
c. data in cui è avvenuto il cambiamento sostanziale delle partecipazioni;
d. natura ed entità della partecipazione dell’azionista significativo nell’operazione;
e. laddove il comunicato riguarda un prodotto finanziario collegato, informazioni dettagliate della natura di tali esposizioni.

La comunicazione può essere effettuata utilizzando il modulo allegato, anticipato via e-mail all’indirizzo ir@seif-spa.it e successivamente inviato in originale tramite a raccomandata a: Società il Fatto S.p.A., via Sant’Erasmo 2, 00184 Roma (RM).


Requisiti di onorabilità in capo ai soci

Ai sensi dell’articolo 7 dello Statuto della Società, chiunque partecipa in misura superiore al 5% (cinque per cento) del capitale della società rappresentato da azioni con diritto di voto deve risultare in possesso dei seguenti requisiti (i “Requisiti di Onorabilità”) (1):

(i) non deve essere stato sottoposto a interdizione legale ovvero interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese o, comunque, rientrare in una delle situazioni previste dall’articolo 2382 del codice civile;
(ii) non deve essere stato assoggettato a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere) o della legge 13 settembre 1982, n. 646 (Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione alla L. 27 dicembre 1956 n. 1423, alla L. 10 febbraio 1962 n. 57 e alla L. 31 maggio 1965 n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia), e successive modificazioni ed integrazioni, salvi
gli effetti della riabilitazione;
(iii) non deve essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, o aver patteggiato una pena detentiva, salvi gli effetti della riabilitazione: (a) per uno dei reati previsti dalla normativa speciale che regola i settori dell’editoria, dell’assicurazione, il settore finanziario, del credito, dei valori mobiliari e dei mercati mobiliari nonché dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni ed integrazioni; (b) per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare); o (c) per un qualunque reato non colposo perseguibile d’ufficio, con applicazione della pena alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno;
(iv) non deve esser stato emesso nei suoi confronti un decreto che disponga il giudizio o un decreto che disponga il giudizio immediato in relazione a delitti di criminalità organizzata e reati contro la pubblica amministrazione, senza che sia intervenuta una sentenza di proscioglimento anche non definitiva.

(1) Le disposizioni dell’articolo 7 dello statuto della Società si applicano ai soggetti che detengono, direttamente o indirettamente,
partecipazioni nella società in misura superiore alla soglia indicata nel primo comma. Nel caso in cui tali soggetti siano persone
giuridiche, le disposizioni dell’articolo 7 si applicano anche a coloro che esercitano funzioni di amministrazione, direzione e
controllo nell’ambito delle stesse.